AFFIDATI AI NOSTRI PROFESSIONISTI
Un team di esperti consulenti con alle spalle anni di esperienza e formazione, costantemente impegnati nell’aggiornamento delle proprie competenze, vi guiderà a conformarvi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, analizzando in modo approfondito ogni aspetto della realtà aziendale per individuare e valutare pericoli e rischi.
I NOSTRI SERVIZI IN MERITO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Il nostro intervento si correda poi di una serie di prestazioni che ci permettono di offrire un servizio completo (analisi ambientali per la valutazione dell’esposizione a polveri, gas, fumi, vibrazioni e rumore, assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), visite mediche e sorveglianza sanitaria).
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): una figura indispensabile in ogni impresa
Deve essere obbligatoriamente individuato dal datore di lavoro in ogni azienda.
La sua funzione è essenzialmente operativa e consta nel coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione e nella gestione delle attività aziendali finalizzate alla sicurezza, all’igiene e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
Quale qualifica deve avere un RSPP?
La qualifica necessaria per svolgere l’incarico di RSPP è normata e presenta peculiarità a seconda del macrosettore ATECO di appartenenza dell’azienda presso cui viene svolta l’attività.
Fatta salva l’obbligatorietà dell’individuazione della specifica figura professionale, si può avere la seguente casistica:
- Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione: è permesso in alcuni casi (previa formazione specifica della durata variabile tra 16 e 48 ore con aggiornamento quinquennale obbligatorio) che il Datore di Lavoro svolga direttamente l’attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- Responsabile del servizio di prevenzione individuato tra il personale interno, con formazione specifica relativa al macrosettore ATECO di appartenenza dell’azienda presso cui viene svolta l’attività ed obbligo di aggiornamento periodico.
- Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione esterno all’azienda: è un consulente con formazione e professionalità specifica.
Ogni Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito la specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è un soggetto che esercita funzioni consultive e propositive. I suoi compiti sono:
- Individuare i fattori di rischio ed elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- Redigere i piani formativi e informativi a cui sottoporre i lavoratori;
- Collaborare con il datore di lavoro (unica figura a cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione risponde) nell’adempimento degli obblighi connessi alla valutazione dei rischi.
S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl è in grado di fornire Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in ognuno dei 9 Macrosettori ATECO.
L’attività puntuale e competente può essere svolta in collaborazione con un Servizio Prevenzione e Protezione Interno (in questo caso gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione appartengono alla ditta cliente) oppure può essere organizzato un Servizio Prevenzione e Protezione esterno in cui gli addetti vengono forniti dalla nostra Società.
Gestione e organizzazione di un piano operativo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Testo in aggiornamento
Un documento indispensabile per ogni impresa
Il Documento di Valutazione del Rischio, con l’entrata in vigore della nuova normativa, diventa un obbligo per tutte le imprese, indipendentemente dal comparto produttivo e dal numero dei dipendenti. Infatti, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la norma recita che è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori […] finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2).
Quali sono le operazioni per effettuare la valutazione del rischio?
Ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi (obbligo non delegabile del datore di lavoro) e conseguentemente elaborare il Documento di valutazione del rischio (DVR).
Le operazioni fondamentali per effettuare la valutazione dei rischi sono:
- individuare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda;
- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile);
- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Dal 1° giugno 2013 anche le aziende precedentemente esonerate dall’obbligo della redazione del Documento di valutazione del rischio dovranno redigere il documento.
Il Documento di Valutazione del rischio deve contenere i requisiti di sicurezza adottati e definire un programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Redigere il Documento di valutazione del rischio è spesso un’operazione complessa, per cui per le piccole imprese sono state predisposte delle “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale. Tali procedure, è bene ricordare, rappresentano una possibilità metodologica e non un obbligo.
L’attività svolta da S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl si sviluppa attraverso una analisi dei rischi strutturata sul classico percorso:
- identificazione
- valutazione
- verifica degli interventi di prevenzione adottati
- gestione del rischio residuo.
L’esperienza ventennale nel settore e la presenza di un team di Tecnici specializzati nelle diverse materie rende il supporto nell’effettuazione del processo di valutazione dei rischi particolarmente accurato, così come la redazione del Documento di valutazione del rischio.
Fonometrie per rischio rumore
Testo in aggiornamento
Rischio da campi elettromagnetici (CEM) negli ambienti di lavoro: una nuova frontiera della sicurezza sul lavoro
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio generato da “Radiazioni non Ionizzanti“. Tra queste ritroviamo anche le ROA ovvero le radiazione ottiche artificiali.
L’obbligo di valutazione del rischio campi elettromagnetici deriva dal Titolo VIII del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) che lo inserisce fra gli “Agenti Fisici”.
La valutazione del rischio campi elettromagnetici comprende in particolare le radiofrequenze (RF), le microonde (MO), le alte frequenze, le frequenze estremamente basse (ELF) e i campi elettrici e magnetici statici.
La valutazione del rischio da campi elettromagnetici non tiene conto dei rischi da contatto con parti in tensione che sono oggetto di normativa diversa.
Numerose attività lavorative possono comportare esposizioni a campi elettromagnetici.
Di seguito presentiamo un breve elenco, non esaustivo, delle tipologie di lavorazioni che non possono essere “giustificate” e per cui è indispensabile effettuare una più dettagliata valutazione del rischio campi elettromagnetici:
Rischio chimico, valutazione per ogni tipo di attività
Per la valutazione del rischio chimico, S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl mette a disposizione dei datori di lavoro consulenti esperti altamente qualificati.
Il rischio chimico è presente, a diversi livelli, in molte attività. La valutazione del rischio chimico prevede che, nelle diverse attività lavorative, vengano valutati i possibili effetti nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Una corretta valutazione del rischio chimico prevede l’utilizzo di diversi algoritmi di calcolo specificatamente studiati e validati a livello nazionale e internazionale; la scelta di tali algoritmi sarà effettuata in relazione alla tipologia dell’attività svolta dall’azienda cliente.
In particolare, la recente introduzione del Regolamento CLP e del REACH prevede una nuova classificazione di alcuni prodotti che rendono necessaria una nuova valutazione del rischio chimico.
L’obbligo per il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio chimico di eliminare i rischi provenienti dall’impiego di agenti chimici o di ridurli al minimo attraverso misure strategiche adeguate, viene facilitato dal lavoro dei Tecnici altamente qualificati di S.T.A.
La valutazione del rischio chimico concerne in pratica il rischio connesso, nell’ambito dell’uso professionale, di sostanze o preparati utilizzati nei cicli di lavoro. Tali sostanze possono essere di per sé pericolose o risultare tali nelle condizioni di utilizzo.
Naturalmente verrà effettuata una valutazione del rischio chimico che terrà conto dei due aspetti peculiari dell’utilizzo di sostanze o preparati: il rischio per la salute dovuto essenzialmente alle proprietà tossicologiche, e il rischio per la sicurezza legato alle proprietà chimico fisiche.
Non sempre sono evidenti al datore di lavoro gli effetti legati alle modalità di utilizzo degli agenti chimici (temperatura pressione, decomposizione delle sostanze, interazione tra sostanze differenti) e una buona valutazione del rischio chimico può essere l’occasione per ottimizzare la propria attività.
Come indicato espressamente dalla normativa, nel corso della valutazione del rischio chimico il datore di lavoro prende in considerazione le proprietà pericolose delle sostanze (indicate espressamente nelle schede di sicurezza) e tutte le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal produttore.
- Per ogni mansione viene valutato il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; naturalmente dovrà essere tenuto conto delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresi la quantità degli stessi.
- Fondamentale importanza riveste il controllo dell’esposizione in rapporto ai valori limiti di esposizione professionale o i valori limiti biologici.
- A seguito della valutazione del rischio chimico dovranno essere presi in considerazione gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.
- In fase di controllo dovranno essere assunte, se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria intraprese.
Come appare chiaro, la valutazione del rischio chimico rappresenta un passaggio delicato per qualunque tipo di attività (dall’utilizzo dei toner e dei prodotti di pulizia negli uffici fino all’industria chimica), per cui il datore di lavoro ha la facoltà di utilizzare consulenti attenti e qualificati come i tecnici forniti da S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl.
Rischio stress da lavoro correlato: le nuove frontiere dei rischi psicosociali
L’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato, individuato puntualmente all’art. 28 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) e dal decreto correttivo 109/09, rientra pienamente nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che ogni datore di lavoro deve effettuare.
Sebbene l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (a cui il D.Lgs 81/08 fa riferimento) specifichi che non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dal rischio stress da lavoro correlato, è valida anche l’asserzione contraria, secondo la quale non esiste nessuna attività lavorativa che a priori sia priva di tale rischio.
Da questo discende l’obbligo, per ogni datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio stress da lavoro correlato.
Il livello di approfondimento di tale valutazione viene determinato da un’analisi preliminare che tiene conto di alcune criticità (indicatori oggettivi), quali:
È evidente come la risoluzione di alcune delle problematiche sopra individuate rappresenti una modalità per l’aumento della redditività e delle performance aziendali.
In presenza di criticità marcate, la valutazione del rischio stress da lavoro correlato dovrà essere via via più approfondita, proponendo misure tecniche e organizzative per la risoluzione delle criticità e un piano di monitoraggio continuo.
Lo stress non è una malattia, ma una risposta specifica dell’organismo quando le richieste all’individuo superano le capacità di reazione di quest’ultimo.
Per questo specifico rischio non è quindi prevista sorveglianza sanitaria anche se esiste la possibilità di coinvolgere il medico competente nel processo di valutazione.
S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl è in grado di effettuare un’analisi completa ed esaustiva delle problematiche legate alla valutazione del rischio stress da lavoro correlato.
Quali sono le operazioni per effettuare la valutazione del rischio?
Ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi (obbligo non delegabile del datore di lavoro) e conseguentemente elaborare il Documento di valutazione del rischio (DVR).
Le operazioni fondamentali per effettuare la valutazione dei rischi sono:
- individuare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda;
- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile);
- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Dal 1° giugno 2013 anche le aziende precedentemente esonerate dall’obbligo della redazione del Documento di valutazione del rischio dovranno redigere il documento.
Il Documento di Valutazione del rischio deve contenere i requisiti di sicurezza adottati e definire un programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Redigere il Documento di valutazione del rischio è spesso un’operazione complessa, per cui per le piccole imprese sono state predisposte delle “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale. Tali procedure, è bene ricordare, rappresentano una possibilità metodologica e non un obbligo.
L’attività svolta da S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl si sviluppa attraverso una analisi dei rischi strutturata sul classico percorso:
- identificazione
- valutazione
- verifica degli interventi di prevenzione adottati
- gestione del rischio residuo.
L’esperienza ventennale nel settore e la presenza di un team di Tecnici specializzati nelle diverse materie rende il supporto nell’effettuazione del processo di valutazione dei rischi particolarmente accurato, così come la redazione del Documento di valutazione del rischio.
Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): modelli di valutazione
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è uno dei più ricorrenti nelle attività produttive manifatturiere e di servizio.
La valutazione del rischio Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) non è sempre agevole, soprattutto quando riferita ad attività particolarmente variabili nella modalità di esecuzione.
Spesso, per questo motivo, i datori di lavoro identificano una presenza/assenza del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, senza tenere conto invece delle basi tecniche della valutazione dei rischi.
S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl è in grado di utilizzare, a seconda dell’attività svolta dall’azienda cliente, i metodi più appropriati per la valutazione.
Tra questi ricordiamo i principali metodi utilizzati per la valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC):
- Metodo NIOSH utilizzato per la valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi in attività di sollevamento carichi;
- Metodo Snook e Ciriello utilizzato per la valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi in attività in cui la movimentazione è effettuata con attività di traino e spinta;
- Metodo MAPO utilizzato nelle strutture sanitarie e assistenziali per valutare il rischio da movimentazione manuale dei carichi nelle attività di movimentazione assistita di pazienti ospedalizzati.
Inoltre la valutazione, ove applicabile, fa sempre riferimento alle norme tecniche (fondamentali quelle della serie ISO 11228 parti 1-2-3).
Nei casi non specificatamente previsti, costituiscono un riferimento le buone prassi e linee guida.
Le norme tecniche di riferimento sono:
- ISO 11228-1 Ergonomics-Manual handling-lifting and carrying;
- ISO 11228-2 Ergonomics-Manual handling-pushing and polling;
- ISO 11228-3 Ergonomics-Manual handling- handling of low loads at high frequency;
- UNI EN (direttiva “macchine”) UNI EN 1005-2 “Sicurezza del macchinario; prestazione fisica umana, movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario”.
È bene sottolineare che il D.Lgs. 81/08 fa espresso riferimento, nel titolo che tratta della valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), alla norma tecnica ISO 11228-1 che indica come peso massimo di riferimento (costante di peso) da sollevare in condizioni di lavoro ottimali, in grado di proteggere l’85% della popolazione lavorativa adulta (95% degli uomini e il 70% delle donne), il peso di 25 kg.
(SOVRACCARICO BIOMECCANICO)
Testo in aggiornamento
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