Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei: la sicurezza sul lavoro nel comparto edile
La sicurezza sul lavoro nei cantieri si applica ai cantieri mobili e temporanei, i luoghi di lavoro ove vengono svolti lavoro tipici dell’ingegneria edile o lavori edili in generale.
L’ambito di applicazione è stato modificato nel corso degli anni. In generale le norme non si applicano a cantieri ove non siano presenti opere di ingegneria, ma nel 2013 sono invece stati inseriti gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche.
Naturalmente la sicurezza nei cantieri così definiti dovrà essere normata da decreto specifico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ancora da emanare.
La sicurezza nei cantieri mobili e temporanei prevede l’introduzione di figure quali:
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Il responsabile dei lavori (che può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori).
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Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (che non può essere dipendente dell’azienda o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl è in grado di fornire assistenza al committente per l’adempimento degli obblighi principali oltre ad assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.
Tra i principali obblighi nella gestione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei vi sono:
- il rispetto delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, in modo da pianificare le attività lavorative i lavori.
La pianificazione tiene in considerazione gli spazi e le tecniche necessarie alla salvaguardia di tutti i lavoratori che svolgeranno successivamente le attività all’interno del cantiere, siano dipendenti di una o più ditte o lavoratori autonomi; - la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nei casi previsti dal decreto (presenza di più imprese esecutrici che operino anche non contemporaneamente);
- la verifica dell’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei loro lavoratori.
Obbligo esteso anche ai lavoratori autonomi; - la comunicazione dell’inizio attività al Comune che contiene anche i nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
- la nomina del Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione che deve , precedere l’inizio dell’esecuzione dei lavori nei casi previsti dal decreto;
- la notifica preliminare alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro che conterrà tutti i dati relativi al cantiere mobile o temporaneo.